Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le

 

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quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.
      2. Ai fini della presente legge, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

          a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole o di calore, la folgorazione;

          b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

          c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

          d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo, da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

      3. Ai fini della presente legge, per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
      4. Ai fini della presente legge, per grave malattia si intende uno stato patologico di salute così grave da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, dovuto alle necessarie e immediate cure ospedaliere o domiciliari, o ad indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia della salute del libero professionista.
      5. Ai fini della presente legge, per cura domiciliare si intende la cura per l'infortunio o la malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessarie per il recupero della propria salute.
      6. Ai fini della presente legge, per intervento chirurgico si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia della propria salute.

 

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